
Art. 1
Produzione e formazione,
rilascio, conservazione di atti e documenti
La produzione agli organi
della Pubblica amministrazione di atti e documenti e la
loro formazione, rilascio e conservazione da parte di
tali organi sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 2
Dichiarazioni sostitutive
di certificazioni
La data e il luogo di
nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei
diritti politici, la stato di celibe, coniugato o vedovo,
lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del
figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente, o
discendente, la posizione agli effetti degli obblighi
militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
pubblica amministrazione sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle
dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di
cui all'articolo 20.
Art. 3
Dichiarazioni
temporaneamente sostitutive
I regolamenti ministeriali
e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati
e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo
2, è ammessa , in luogo della prescritta documentazione,
una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato e autenticata con le modalità di cui
all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione
sarà successivamente esibita dall'interessato a
richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il
provvedimento a lui favorevole. I regolamenti di cui al
primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed
eventualmente il termine per la regolarizzazione o la
rettifica della documentazione irregolare o non conforme
alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la
rettifica della dichiarazione la cui irregolarità
attenga ad elementi non essenziali.
Art. 4
Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
L'atto di notorietà
concernete fatti, stati o qualità personali che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.
Art. 5
Documentazione mediante
semplice esibizione
Salvo quanto disposto
negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni
altro stato o qualità personale possono essere
comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente,
di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai
sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione
e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
Art. 6
Trascrizione dei dati dai
documenti esibiti
Ai fini dell'articolo 5, i
documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario
competente a ricevere la documentazione, il quale
trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su
apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria.
Il modulo è sottoscritto dal funzionario o
dall'interessato. Nel caso in cui non sia prescritta la
presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il
modulo può essere compilato con le predette formalità
da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio
dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura
dell'interessato.
Art. 7
Copie autentiche
Le copie autentiche
ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali quando
siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.
Art. 8
Dichiarazioni e documenti
relativi agli incapaci
Se l'interessato è
soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le
dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge
sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore
esercente la patria potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Art. 9
Documenti spontaneamente
esibiti
Fermo restando quanto
disposto nei precedenti articoli, sono valide a tutti gli
effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli
interessati e riconosciuti regolari dalla
amministrazione.
Art. 10
Accertamenti d'ufficio
La buona condotta,
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso
gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che
deve emettere il provvedimento. Le singole
amministrazioni non possono richiedere atti o certificati
concernenti fatti, stati e qualità personali che
risultino attestati in documenti già in loro possesso o
che esse stesse siano tenute a certificare.
Art. 11
Certificazioni
contestuali
Le certificazioni da
rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti,
stati e qualità personali concerneti la stessa persona
debbono essere contenute in un unico documento.
Art. 12
Redazione di atti
pubblici
Le leggi, i decreti, gli
atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici
sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a
macchina, i detti sistemi possono essere utilizzati anche
promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i ministri per la grazia e giustizia e per il
tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei
singoli sistemi di redazione.
Art. 13
Stesura degli atti
pubblici
Il testo degli atti
pubblici non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono
ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi
sul significato delle parole abbreviate. Per le
variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori
od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si
cancella la precedente stesura in modo che resti
leggibile.
Art. 14
Autenticazione di copie
Le copie autentiche,
totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo
12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.
Tali procedimenti sono specificati con decreto del
Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri per la
Grazia e Giustizia e per il Tesoro. Le disposizioni di
cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione
di copie autentiche. L'autenticazione delle copie può
essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato
emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al
quale deve essere prodotto il documento, nonché da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta
alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in
calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il
quale deve altresì indicare la data e il luogo del
rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio
cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la
copia dell'atto o documento consta di più fogli, il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di
ciascun foglio intermedio. Il pubblico ufficiale è
autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le
marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.
Art. 15
Legalizzazione di firme
La legalizzazione di firme
è la attestazione ufficiale della legale qualità di chi
ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonché della autenticità della firma
stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il
nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il
pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e
il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso e il timbro dell'ufficio.
Art. 16
Legalizzazione di firme
di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Le firme dei capi delle
scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad
uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 17
Legalizzazione di firme
di atti da e per l'estero
Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste
richieste, legalizzate dal ministro competente e, con
successiva legalizzazione, dal ministro degli affari
esteri. Le firme sugli atti e documenti formati
all'estero da autorità estere e da valere nello Stato
sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da
loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si
osserva il secondo comma dell'articolo 18. Agli atti e
documenti indicati nel comma precedente redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e
documenti formati nello stato e da valere nello Stato,
rilasciati da una rappresentanza diplomatica, o consolare
estera residente nello Stato, sono legalizzate dal
Ministro degli affari esteri. Sono fatte salve le
esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi
internazionali.
Art. 18
Atti non soggetti a
legalizzazione
Salvo quanto previsto
negli articoli 16 e 17, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o
pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed
estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del
rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Art. 19
Trasmissione dall'estero
di atti agli uffici di stato civile
In materia di trasmissione
di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si osservano le
disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 20
Autenticazione delle
sottoscrizioni
La sottoscrizione di
istanze da produrre agli organi della Pubblica
Amministrazione può essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario
competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere
redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che
la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della
persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che
autentica deve indicare le modalità di identificazione,
la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome
e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per
l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale
aggiunga la propria firma.
Art. 21
Tasse per le
autenticazioni e le legalizzazioni di firme
L'autenticazione della
sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli
articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione
governativa di Lire 400 per ciascuna dichiarazione. La
legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e
quella delle firme apposte sugli atti da valere nel
territorio della Repubblica di San Marino sono soggette a
tassa di concessione governativa di Lire 200. Parimenti,
è dovuta la tassa di concessione governativa nella
misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme
previste dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto,
e per la certificazione di conformità al testo straniero
contemplata dal comma terzo dello stesso articolo. Le
tasse di cui ai commi precedenti devono essere
corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del
pubblico ufficiale che provvede all'autenticazione delle
sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.
Art. 22
Modalità fiscali per
l'autenticazione e la legalizzazione di firme
Agli effetti della legge
del bollo l'autenticazione e la legalizzazione possono
far seguito all'atto, ma non possono farsi fuori del
foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve
aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di
quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare
nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il timbro,
ad inchiostro grasso, dell'ufficio.
Art. 23
Esenzioni fiscali
Non è dovuta la tassa di
concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando
per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è
apposta la firma da autenticare o da legalizzare. Eguale
beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino
il loro stato di povertà mediante esibizione di
certificato attestante che l'interessato è iscritto
nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla
legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del
certificato di povertà.
Art. 24
Assenza di
responsabilità della pubblica amministrazione
La pubblica
amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo
o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per
gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 25
Riproduzione di documenti
d'archivio ed altri atti
Le pubbliche
amministrazioni ed i privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri
archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed
agli altri atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, la corrispondente
riproduzione fotografica anche se costituita da
fotogramma negativo. Salvo quanto previsto nel successivo
comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia
e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo
parere della commissione di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà,
nonché i procedimenti tecnici e le modalità della
fotoriproduzione e della autenticazione. Per le pubbliche
amministrazioni le modalità della riproduzione sono di
volta in volta stabilite con decreto del Ministro per
l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere
della commissione di cui al citato articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409.
Art. 26
Sanzioni penali
Le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali
effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le
dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3,
4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove
i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica
le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti
ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce
l'atto sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione
di atto falso o contenete dati non più rispondenti a
verità. Nella denominazione di atti usata nei precedenti
commi sono compresi gli atti e documenti originali e le
copie autentiche contemplati dalla presente legge.
Art. 27
Rinvio
Salvo quanto previsto
negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è
innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238, concernenti la presentazione dei documenti
necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei
documenti nei concorsi per le carriere statali. Restano
ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n.
1269, riguardanti il titolo originale di studi medi
prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi
universitari.
Art. 28
Norme abrogate
Sono abrogate la legge 3
dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251,
il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957,
n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15
giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile
con la presente legge.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici
e le successive modificazioni restano in vigore fino
all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e
14.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Servizio di Autocertificazione Telematica
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