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Previdenza complementare: adesione automatica dal 1° luglio

La nuova normativa introduce il silenzio-assenso per i neoassunti del settore privato: TFR destinato ai fondi pensione, contributi aggiuntivi e nuove modalità di erogazione della pensione integrativa

Ogni lavoratore porta con sé due bilanci, quello del mese in corso e quello che non vede, che si forma in sordina e che è fatto di quote minime e anni composti. Dal 1 luglio, questo secondo bilancio smette di essere facoltativo per chi inizia a lavorare nel settore privato. La Legge di Bilancio, introduce, infatti, l’adesione automatica alla previdenza complementare. Una norma che ridisegna, di fatto, il modo in cui il tempo lavora a proprio favore e sin dal primo giorno di contratto.

Sono tre gli assi portanti di questo cambiamento: l’iscrizione automatica per chi muove i primi passi nel mercato del lavoro; un diverso destino per il Trattamento di Fine Rapporto; un orizzonte più ampio nelle modalità di erogazione del capitale previdenziale accumulato. Tre assi, che letti da qui, assumono una risonanza ben determinata. In territori dove il lavoro è spesso intermittente, arriva tardi, costringendo alla costruzione di carriere frammentate e dove la previdenza complementare è rimasta per troppo tempo una questione percepita come distante, ogni strumento che abbassa la soglia d’accesso, merita particolare attenzione.

Un meccanismo automatico

La Legge di Bilancio, introduce una svolta strutturale per il mercato del lavoro italiano. Con il meccanismo del silenzio-assenso, l’iscrizione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti non rappresenta una semplice modifica burocratica, ma un cambio di paradigma economico. Il meccanismo, mira a tutelare i lavoratori superando l’inerzia iniziale, garantendo un contributo extra del datore di lavoro, massimizzando i rendimenti tramite la capitalizzazione composta e proteggendo i risparmi con investimenti life cycle.

I lavoratori dipendenti che avviano la loro prima esperienza lavorativa, sono iscritti automaticamente ad una forma di previdenza complementare fin dal momento dell’assunzione, senza moduli, senza domande, senza l’onere di una scelta. Qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro non individui un fondo pensione di riferimento, l’iscrizione viene effettuata al fondo Cometa. L’adesione, decorre dal primo giorno di lavoro e consente al dipendente di beneficiare delle opportunità offerte dalla previdenza complementare.

Resta, ovviamente, il diritto di non aderire. La rinuncia, può essere comunicata entro sessanta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. Un margine temporale piuttosto breve, che proprio per questo richiede consapevolezza. La disciplina dell’adesione automatica, invece, non si applica ai rapporti di lavoro di durata non superiore ai due mesi. Per i lavoratori calabresi, il giovane che a Crotone firma il suo primo contratto, magari consapevole che quel lavoro potrebbe non durare per sempre, l’automatismo, non è affatto da ritenersi un dettaglio tecnico. E’ un atto di cura istituzionale, il riconoscimento che la previdenza non può restare appannaggio di chi ha il tempo e le risorse per occuparsene. Sessanta giorni, per decidere se rinunciare. Chi scrive ritiene che le caratteristiche del mercato del lavoro locale amplificano i benefici fiscali e la protezione del risparmio dei fondi pensione, più di quanto possa accadere nel resto d’Italia.

Il contributo aggiuntivo

Confermata l’adesione, il TFR maturato nel corso dell’attività lavorativa, è destinato al fondo pensione. Quando previsto dal contratto collettivo applicato, il datore di lavoro versa un contributo aggiuntivo a favore del lavoratore. Un beneficio che si somma alla contrattazione e accresce il capitale destinato alla pensione integrativa. In alcuni casi, è previsto anche un contributo a carico del lavoratore, secondo quanto stabilito dal CCNL di riferimento.Per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro, invece, non cambia nulla in automatico. Le scelte compiute in passato rimangono valide. Chi era già iscritto a un fondo e vi destinava il TFR, mantiene quella scelta anche in caso di nuova assunzione e chi aveva lasciato il TFR in azienda, o lo aveva conferito al Fondo di Tesoreria dell’INPS, prosegue con le stesse modalità, salvo diversa decisione.

E’ la logica paziente dell’accumulo. Piccole quote, mese dopo mese, che però su orizzonti lunghi, smettono di essere marginali. E in un contesto come quello crotonese, dove la pensione pubblica di molti lavoratori si preannuncia contenuta, frutto, come già spiegato, di carriere discontinue e redditi non sempre alti, ogni integrazione costruita oggi, ha un peso specifico.

Nuovi percorsi

La riforma interviene sia all’ingresso della previdenza complementare, sia ridisegna l’uscita, ampliando le modalità con le quali il capitale accumulato si trasforma in sostegno economico al momento del pensionamento. Accanto alla rendita vitalizia, forma classica una somma mensile corrisposta per tutta la vita, si aprono percorsi nuovi: rendite temporanee, che garantiscono un reddito per un periodo prestabilito; prestazioni programmate o frazionate, che consentono di ricevere il capitale attraverso pagamenti periodici secondo un piano definito; formule miste, con erogazione iniziale di una parte del capitale seguita dalla corresponsione di una rendita.

Resta la possibilità di ottenere l’intera posizione in un’unica soluzione capitale, nei casi in cui l’importo maturato non raggiunga la soglia prevista dalla normativa. Tale limite varia in base a diversi fattori, tra cui il genere e l’età del lavoratore al momento del pensionamento. Tutte informazioni che è necessario avere per dirsi completamente consapevoli.

Nonostante queste nuove possibilità, la funzione della previdenza complementare non cambia nella sostanza. Integrare la pensione pubblica, garantendo un sostegno economico aggiuntivo negli anni del pensionamento. Quel che cambia, in definitiva, è la misura della libertà con cui il lavoratore può modulare quella integrazione secondo le proprie esigenze reali.

Le nuove modalità di erogazione restano soggette alle stesse regole di protezione, quelle già previste per la previdenza complementare. Ossia, le somme erogate rimangono sottoposte ai limiti che riguardano cedibilità, sequestro e pignoramento, così come avviene per le prestazioni pensionistiche tradizionale.
Questa continuità normativa, è tutt’altro che un dettaglio marginale. Al contrario, garantisce che il capitale costruito nel tempo, spesso con sacrificio, in contesti lavorativi ingenerosi, rimanga destinato esclusivamente al lavoratore e al suo futuro, sottratto a qualunque eventuale forma di aggressione esterna. Un presidio di civiltà giuridica, che vale ricordare, specialmente in territori dove la fiducia negli strumenti previdenziali è ancora da consolidare.

(Studio commerciale Proto)