Calcio Serie C
|CdS accoglie l’appello del Cosenza, Comune rivaluti decisione su stadio
Il Tar aveva respinto l’istanza di sospensione della licenza d’uso della struttura. Il Cosenza aveva giocato la prima in casa allo stadio di Crotone
Il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento del Comune di Cosenza che aveva negato l’utilizzo dello stadio San Vito-Marulla alla società che milita nel campionato di Serie C. Il Cosenza, dunque, dovrebbe tornare a giocare nel suo stadio dopo aver disputato la sua prima gara interna di campionato in quello di Crotone.
Il Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare con la quale ha accolto le richieste in appello formulate dal Cosenza Calcio per contestare l’ordinanza del Tar del Calabria che il 31 luglio scorso aveva respinto la sua domanda cautelare di sospensione del rigetto dell’istanza di licenza d’uso dello Stadio San Vitoere”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che “la sospensione per ben 18 mesi della concessione in essere fra l’Amministrazione comunale e il Cosenza Calcio S.r.l. potrebbe avere conseguenze irreversibili per la società appellante in termini di immagine, di risultati sportivi ed economici”, nonché che “l’utilizzo dello stadio di Crotone, sia in quanto si trova a oltre 100 km di distanza da Cosenza, in un contesto in cui non risultano, allo stato, stabili collegamenti ferroviari diretti tra le due città, sia per la sussistenza di una documentata rivalità tra le opposte tifoserie, appare di difficile praticabilità”.
Nota: non risulta esistere una rivalità tra tifoserie di Crotone e Cosenza. Anzi questa estate le due tifoserie hanno partecipato insieme ad un torneo di calcio dedicato alle curve ed organizzato proprio a Crotone.
Per il Consiglio di Stato, quindi, “ferme restando le inderogabili esigenze di incolumità pubblica, l’Amministrazione comunale deve essere sollecitata a valutare se esistano soluzioni alternative al provvedimento comunale di ‘sospensione’ della concessione per l’uso dello stadio durante la fase di cantiere e se sia possibile individuare prescrizioni, limitazioni di capienza, separazione delle aree di cantiere, programmazione speciale delle lavorazioni che consentano l’uso della struttura”.
Soluzioni, queste, che sarebbero le stesse “che la documentazione di gara aveva espressamente valorizzato, premiando la capacità dell’aggiudicatario di assicurare nel modo migliore la separazione delle aree e la continuità delle attività sportive ufficiali già previste in via ordinaria dalla documentazione di gara”. L’effetto è che “il provvedimento impugnato deve essere, conseguentemente sospeso”.


