Cronaca

Danno sistenziale ad ex utente wind

“Il comportamento ingiustificato e dilatorio posto in essere dalla convenuta Wind, ha provocato nell’attore, esercente attività diverse, un evidente stato di disagio psico-fisico”. È il principio innovativo stabilito dal giudice di pace di Crotone, Pasquale Scalise, in una sentenza civile emessa al termine di un contenzioso instaurato da un utente crotonese nei confronti del gestore di telefonia mobile Wind. Con la stessa sentenza il giudice Scalise ha pertanto condannato la Wind Telecomunicazioni “al risarcimento del danno cosidetto esistenziale”, nel quale vanno ricompresi “non solo i danni patrimoniali in senso stretto, ma tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”. Questi i fatti.

“Il comportamento ingiustificato e dilatorio posto in essere dalla convenuta Wind, ha provocato nell’attore, esercente attività diverse, un evidente stato di disagio psico-fisico”. È il principio innovativo stabilito dal giudice di pace di Crotone, Pasquale Scalise, in una sentenza civile emessa al termine di un contenzioso instaurato da un utente crotonese nei confronti del gestore di telefonia mobile Wind. Con la stessa sentenza il giudice Scalise ha pertanto condannato la Wind Telecomunicazioni “al risarcimento del danno cosidetto esistenziale”, nel quale vanno ricompresi “non solo i danni patrimoniali in senso stretto, ma tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”.
Questi i fatti. I problemi per l’utente crotonese, già titolare di un servizio Libero Adsl, iniziano nell’aprile 2005 quando decide di stipulare un nuovo contratto con la Wind per fruire delle condizioni economiche più vantaggiose offerte dal gestore tra le quali la riduzione del costo mensile da 38 a 25 euro. L’attivazione del servizio, però, avviene solo nel successivo mese di ottobre e dopo ripetute richieste e solleciti; intanto, cioè dall’aprile del 2005 al momento dell’attivazione, Wind invia all’utente fatture con importi errati e continua a chiedere il pagamento relativo al vecchio servizio. Come se non bastasse, l’utente, a causa di un guasto più volte segnalato e mai riparato, non ha la possibilità di navigare neppure con il vecchio servizio: a quel punto decide di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, la Wind accetta ma non provvede a liberare la linea per consentire all’utente di sottoscrivere un abbonamento internet Adsl con altro gestore telefonico, per cui il malcapitato si vede costretto a chiedere, previo pagamento, ad una società di Roma, l’allaccio di un nuovo cavo. Nel frattempo Wind continua ad inviare bollette di pagamento senza però avere mai erogato il servizio. Una situazione paradossale che neppure il tentativo di conciliazione, esperito nell’aprile dello scorso anno davanti al competente ufficio della Camera di commercio, riesce a risolvere. Da qui, il ricorso al giudice di pace, con la decisione di condannare il gestore di telecomunicazioni per “il comportamento ingiustificato e dilatorio” che ha provocato nell’utente “un evidente stato di disagio psico-fisico dovuto alla perdita di tempo ed alle estenuanti attese per poter ottenere quanto legittimamente spettantegli, ossia la tempestiva disattivazione del servizio Libero Adsl Flat”.
(d.p.)