Ordinanza

Basole via Venezia, il Tar dà ragione a Soprintendenza: rigettato il ricorso del comune

Le basole di pietra lavica tra via Venezia e via Veneto per il momento non devono essere toccate. Il Tar della Calabria con ordinanza dell'8 marzo ha rigettato la richiesta del Comune di Crotone di sospensiva del provvedimento con il quale la Soprintendenza ha ordinato l'immediato blocco dei lavori

Basoel di via Venezia

CROTONE – Le basole di pietra lavica tra via Venezia e via Veneto per il momento non devono essere toccate. Il Tar della Calabria con ordinanza dell’8 marzo ha rigettato la richiesta del Comune di Crotone di sospensiva del provvedimento con il quale la Soprintendenza ha ordinato l’immediato blocco dei lavori per la realizzazione di una fontana all’intersezione tra via Venezia via Veneto ed il pristino dello stato dei luoghi. Il Comune di Crotone, nel suo ricorso, aveva chiesto anche l’annullamento, previa sospensiva, della comunicazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone con la quale il 5 febbraio 2024 è stato annunciato l’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse culturale dell’area.
I giudici amministrativi, in particolare hanno riconosciuto la validità della decisione della Soprintendenza di avviare proprio la dichiarazione d’interesse culturale dell’area e per questo hanno ritenuto superato il ricorso del Comune che chiedeva di sospendere la nota con la quale venivano fermati i lavori. Secondo il Tar, infatti, dal 5 febbraio e fino alla conclusione del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, permangono i vincoli cautelari della sospensione dei lavori non autorizzati. “Nella fattispecie si legge nell’ordinanza del Tar – non sembra che il progetto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche di Via Venezia, nel tratto compreso tra le zone perimetrate dal procedimento in questione, sia stato autorizzato dalla competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004, ragion per cui i lavori in questione devono essere ritenuti compresi nell’ambito della medesima sospensione, apparendo invece irrilevante il fatto che gli stessi siano stati già contrattualizzati, iniziati e in parte realizzati”.

Basole da proteggere

Anche sulla ‘antichità’ delle basole il Tar precisa che “sulla base della documentazione fotografica e degli atti ufficiali di collaudo di Via Vittorio Veneto versati nel processo sembra non irragionevole sostenere che la basolatura della medesima strada sia intervenuta entro l’anno 1934 e comunque, come fatto presente dalla Soprintendenza, in epoca ben precedente all’anno 1955, con conseguenziale inveramento del presupposto dell’ultrasettantennalità”. Per i giudici “non appaiono pregnanti le deduzioni del Comune, esplicitate in ricorso, tese a ricondurre la realizzazione della basolatura su Via Vittorio Veneto all’anno 1955 o comunque entro l’arco temporale di 70 anni, non apparendo tale conclusione riscontrabile dalla relazione del Comune del 18 gennaio 2024” e comunque il dato per il Tar Calabria dalle foto “della relazione istruttoria della Prefettura” non è desumibile “la conclusione per cui la pavimentazione ivi fotografata di Via Veneto fosse stata appena realizzata”. Il tribunale amministrativo ritiene che “non appare neanche dimostrato che i lavori susseguitisi nei decenni abbiano determinato la radicale asportazione delle basole originali con altre nuove, in modo da rendere la stessa un’opera strutturalmente e radicalmente diversa da quella originaria”.

Dichiarazione interesse culturale

Infine, riguardo la dichiarazione di interesse culturale, secondo i giudici le motivazioni espresse dalla Soprintendenza “sottolineano l’importanza storica della pavimentazione in pietra lavica provenienti dalla Sicilia e poste nell’ottica del processo di valorizzazione delle vie e piazze più importanti del Centro per impreziosire lo spazio pubblico in termini di costituzione di un elemento identitario della città da preservare (anche nel contesto dei successivi interventi manutentivi)” ed “appaiono idonee a reggere, tanto sul piano storico-filologico ma anche sul piano estetico, l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale”.